Con l'entrata in vigore della Legge 397 del 7 Dicembre 2000 in materia di Indagine Difensiva, si concede facoltà alla Difesa, nel corso di un Procedimento Penale, di avvalersi di un investigatore privato (regolarmente autorizzato) per la ricerca o la verifica di elementi di prova a supporto della propria tesi difensiva e in favore del proprio assistito, avente lo scopo di far emergere la verità processuale oggettiva.
Per orientare ed espletare al meglio le indagini commissionate, è essenziale che l'investigatore privato sappia a priori qual è tendenzialmente la strategia difensiva che gli studi legali intendono sostenere, come per esempio la Difesa Demolitoria, reperendo elementi di non verità dei testimoni o elementi negativi sugli stessi per dimostrare la non attendibilità, o la Difesa Alternativa, reperendo elementi per prospettare una dinamica dei fatti diversa da quella sostenuta dall'Accusa.
L'operato dell'investigatore privato consiste prevalentemente nella verifica o nella ricerca di fonti di prova (impronte, reperti, testimoni oculari, oggetti, documenti) e di mezzi di prova (testimonianze, esperimenti, verifiche dei fatti, perizie, consulenze).
L'elemento di prova è il risultato finale dell'espletamento dell'indagine stessa, che può essere costituita da filmati o fotografie (prove rappresentative), testimonianze oculari o per sentito dire (prove narrative), perizie o verifica delle stesse (prove ricostruttive).
Ulteriori indagini possono consistere nelle ricerche di prove dirette (dato di fatto inconfutabile), prove indirette (fatto circostanziale o marginale da quello primario, filo conduttore della prova), prove risolutive (indizio documentato), prove negative (non esistenti) e prove positive (conseguimento di un alibi supportato da testimonianze o da documenti).